STATUTO

della Fondazione di Psicologia Forense e della comunicazione– ONLUS

Articolo 1

Costituzione e sede

Per iniziativa del fondatore Avv. Prof. Guglielmo Gulotta è costituita la “Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e della comunicazione – ONLUS”, con sede in Milano, presso la sede legale in Via Morosini n. 39.

Articolo 2

Scopo della Fondazione

La Fondazione, sulla base dell’esperienza umana, scientifica e professionale del suo promotore intende – a livello nazionale ed internazionale – attraverso iniziative culturali, di ricerca e di formazione, migliorare il pensiero critico e l’intelligenza sociale nell’ambito della vita quotidiana e forense. Il contesto giudiziario rappresenta per la Fondazione il luogo ove i propri fini possono trovare espressione adeguata, dato che il sentimento della giustizia fuori e nel processo governa la gran parte delle azioni umane.

La scienza psico-sociale che studia le azioni umane psicologicamente e socialmente – una sorta di scienza dei fatti umani – rappresenta il fondamento scientifico per attuarne gli scopi. Essa non è soltanto la scienza dell’uomo ma anche per l’uomo riguardando le emozioni, le cognizioni, le motivazioni, le aspettative, gli obiettivi e i comportamenti delle persone tra di loro nella vita di tutti i giorni.

Mentre la tecnologia avanza continuamente, i nostri limiti sono gli stessi che avevano denunciato gli autori classici greci e latini. Siamo andati sulla luna ma abbiamo imparato poco da Platone e Socrate, anzi Socrate è stato condannato e ancora lo sarebbe. L’ideale della Fondazione è rappresentato dall’impegno a contribuire allo sviluppo di esseri umani giusti nelle parole, nelle decisioni, nelle azioni.

Articolo 3

Attività della Fondazione

Al fine esclusivo di perseguire il suo scopo, così come specificato nel precedente articolo 2, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) iniziative tese a raccogliere fondi in ambito nazionale ed internazionale per la ricerca in questo campo;

b) finanziamenti di programmi di ricerca, di formazione e di insegnamento;

c) finanziamento di borse di studio per la formazione, la ricerca ed in generale il perseguimento degli scopi della Fondazione;

d) l’assegnazione di premi, quale riconoscimento per l’opera di particolare rilievo scientifico e culturale;

e) formazione anche specialistica di professionisti nel settore forense e della comunicazione attraverso l’istituzione di scuole e corsi di specializzazione;

f) realizzazione della “Scuola di Alta Qualificazione in Psicologia Interpersonale, Investigativa, Criminale e Forense” che si propone di fornire ai giuristi strumenti e conoscenze nell’area della psicologia forense, sociale e della comunicazione e agli operatori socio-psico-assistenziali le competenze necessarie per agire nel contesto giuridico nel quale sempre più spesso sono chiamati ad operare;

g) realizzazione di corsi orientati a fornire competenze nell’ambito dell’oratoria, dell’eloquenza e della comunicazione persuasiva applicabile al contesto socio-politico e forense;

h) realizzazione di attività di counseling psicoforense anche orientato al trattamento e al sostegno dell’autore del reato e della vittima;

i) realizzazione di corsi di formazione anche per non professionisti nell’ambito del pensiero critico e dell’intelligenza sociale;

l) ogni altra iniziativa tesa alla promozione, alla valorizzazione della psicologia forense, sociale e della comunicazione.

Articolo 4

Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale della somma di denaro di Euro 10.000,00 disposta dal fondatore nell’atto di costituzione della Fondazione.

Esso potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, donazioni, eredità o lasciti, in conformità alle vigenti disposizioni normative. In particolare:

– da beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;

– da ogni altro incremento derivante dalle attività economiche, finanziarie e patrimoniali svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione.

La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

Il consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più conforme alla finalità della Fondazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione, gli eventuali avanzi di gestione, devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi della Fondazione, in osservanza della lett. d), comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460: vi è espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione o fondi o riserve durante la vita della Fondazione.

Gli amministratori devono curare l’osservanza delle predette regole e possono anche decidere l’investimento più proficuo del patrimonio della Fondazione, per la parte non ricompressa nella dotazione iniziale, così come individuata nell’atto costitutivo del fondatore.

Articolo 5

Esercizio finanziario e bilancio

L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all’anno successivo avendo, in entrambi i casi, cura di attenersi alle regole di un’ordinata contabilità.

Articolo 6

Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

  il Presidente;

  il Consiglio di Amministrazione;

  il Comitato d’onore;

  la Commissione Scientifica;

   il Segretario;

  Il Revisore dei conti.

Articolo 7

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è l’Avv. Prof. Guglielmo Gulotta.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio.

Il Presidente della Fondazione è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed ha il compito di convocarlo tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Per sopravvenuta impossibilità, il nuovo Presidente sarà nominato a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un Vice Presidente.

Il Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, dà esecuzione alle delibere del Consiglio, vigila e controlla l’esecuzione dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell’impiego dei contributi.

Il Presidente, ovvero in caso di sua assenza o per sua delega il Vice Presidente:

– compie ogni atto di ordinaria amministrazione, che non intacchi il patrimonio della Fondazione;

– convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da inserire nell’ordine del giorno;

– ha la firma legale della Fondazione e può dare delega, quando occorre, per l’esecuzione di singoli atti o gruppi di atti che vengano deliberati;

– sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

– cura l’osservanza dello Statuto e ne propone la riforma qualora si renda necessario;

– sovrintende all’azione del Segretario nell’esecuzione delle delibere del Consiglio.

Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni al Segretario o ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di urgenza il Presidente può compiere qualsiasi tipo di atto che reputi opportuno nell’interesse della Fondazione, sottoponendo poi all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro la prima riunione successiva.

I membri del Consiglio di Amministrazione rispondono del loro operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, secondo il numero che l’atto costitutivo o il Consiglio di Amministrazione determina all’atto della nomina.

Il Fondatore e Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Prof. Guglielmo Gulotta rimane in  carica a tempo indeterminato. Nel caso in cui si debba provvedere alla sua sostituzione, per qualsiasi motivo, si osservano le disposizioni dell’articolo 9.

Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nominati nell’atto costitutivo od in seguito, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ed in particolare di tutti i poteri necessari per l’amministrazione del patrimonio della Fondazione, per la gestione delle attività economiche necessarie alla formazione delle rendite e per la realizzazione delle iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza del disposto di cui alla lett. d) comma 1, art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, tra l’altro:

a) deliberare le modifiche al presente statuto;

b) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;

c) redigere il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale.

Il Consiglio è convocato:

a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte l’anno, in occasione della discussione del bilancio preventivo e consuntivo;

b) su richiesta motivata della maggioranza dei suoi membri.

La convocazione è fatta, almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo di lettera, fax o posta elettronica.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole, della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 9

Sostituzione dei consiglieri

 In caso di decadenza di uno o più consiglieri, quelli rimasti in carica scelgono a maggioranza i sostituti. Se tutti i consiglieri dovessero venire a mancare contemporaneamente provvederà l’autorità governativa secondo le disposizioni dell’art. 25 c.c.

Articolo 10

Segretario

Il Segretario della Fondazione è anche Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno.

Il Segretario dura in carica 3 esercizi ed è rieleggibile e per la sua eventuale sostituzione si osservano le disposizioni contenute nel presente statuto. Il Segretario provvede al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione, avendone avuto preventiva autorizzazione dal Presidente.

Sono altresì affidate al Segretario le seguenti competenze:

1) verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

2) firma della corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;

3) predisposizione materiale dello schema di bilancio consuntivo e preventivo;

4) ogni altra competenza rimessagli di volta in volta dal Presidente.

Il Segretario risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Il Comitato d’onore

Il Comitato d’onore è composto da autorità nel campo sociale e forense. Il loro contributo è volto a sostenere la realizzazione degli scopi della Fondazione ad un alto livello scientifico e culturale, anche partecipando personalmente alle iniziative che vengono intraprese.

 Articolo 12

Commissione Scientifica

La Commissione Scientifica è composta da un numero di membri variabile come stabilito dall’atto costitutivo o dal Consiglio di Amministrazione ed è presieduta dal Presidente della Fondazione. La Commissione è consultata  tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e comunque ogni volta che debba decidere finanziamenti di progetti di ricerca. Decisioni del Consiglio di Amministrazione difformi dai pareri della Commissione Scientifica devono essere motivate.

La sostituzione dei membri del Comitato Scientifico o il loro ampliamento è deciso a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Revisori dei conti

 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore dei conti od un Collegio di Revisori composto da tre membri tra i dottori iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed almeno uno di essi all’Albo dei Revisori Contabili. I Revisori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili su indicazione del Consiglio di Amministrazione. Ai Revisori dei conti è affidata la vigilanza sulla gestione amministrativa della Fondazione. Devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

Articolo 14

Estinzione della personalità giuridica

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. La Fondazione si estingue:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) quando lo scopo della Fondazione è stato raggiunto o è divenuto impossibile. La causa di estinzione sarà fatta constare da delibera del Consiglio di Amministrazione: l’estinzione sarà dichiarata dall’autorità governativa, come per legge, su istanza di chiunque o d’ufficio, nel caso che la Fondazione abbia conseguito il riconoscimento: finché questo non verrà conseguito, ai sensi dell’art. 15 del Codice Civile, il Fondatore potrà revocare l’atto costitutivo.

In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, in ogni caso, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs 4/12/97 n. 460.