STATUTO
della
Fondazione di Psicologia Forense e della comunicazione–
ONLUS
Articolo
1
Costituzione e
sede
Per iniziativa del fondatore
Avv. Prof. Guglielmo Gulotta è costituita la “Fondazione Guglielmo Gulotta di
Psicologia Forense e della comunicazione – ONLUS”, con sede in Milano,
presso la sede legale in Via Morosini n. 39.
Articolo
2
Scopo
della Fondazione
La Fondazione, sulla base
dell’esperienza umana, scientifica e professionale del suo promotore intende – a
livello nazionale ed internazionale – attraverso iniziative culturali, di
ricerca e di formazione, migliorare il pensiero critico e l’intelligenza sociale
nell’ambito della vita quotidiana e forense. Il contesto giudiziario rappresenta
per la Fondazione il luogo ove i propri fini possono trovare espressione
adeguata, dato che il sentimento della giustizia fuori e nel processo governa la
gran parte delle azioni umane.
La scienza psico-sociale che
studia le azioni umane psicologicamente e socialmente – una sorta di scienza dei
fatti umani – rappresenta il fondamento scientifico per attuarne gli scopi. Essa
non è soltanto la scienza dell’uomo ma anche per l’uomo riguardando le emozioni,
le cognizioni, le motivazioni, le aspettative, gli obiettivi e i comportamenti
delle persone tra di loro nella vita di tutti i giorni.
Mentre la tecnologia avanza
continuamente, i nostri limiti sono gli stessi che avevano denunciato gli autori
classici greci e latini. Siamo andati sulla luna ma abbiamo imparato poco da
Platone e Socrate, anzi Socrate è stato condannato e ancora lo sarebbe. L’ideale
della Fondazione è rappresentato dall’impegno a contribuire allo sviluppo di
esseri umani giusti nelle parole, nelle decisioni, nelle azioni.
Articolo
3
Attività
della Fondazione
Al fine esclusivo di
perseguire il suo scopo, così come specificato nel precedente articolo 2, la
Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) iniziative tese a
raccogliere fondi in ambito nazionale ed internazionale per la ricerca in questo
campo;
b) finanziamenti di
programmi di ricerca, di formazione e di insegnamento;
c) finanziamento di borse di
studio per la formazione, la ricerca ed in generale il perseguimento degli scopi
della Fondazione;
d) l’assegnazione di premi,
quale riconoscimento per l’opera di particolare rilievo scientifico e
culturale;
e) formazione anche
specialistica di professionisti nel settore forense e della comunicazione
attraverso l’istituzione di scuole e corsi di
specializzazione;
f) realizzazione della
“Scuola di Alta Qualificazione in Psicologia Interpersonale, Investigativa,
Criminale e Forense” che si propone di fornire ai giuristi strumenti e
conoscenze nell’area della psicologia forense, sociale e della comunicazione e
agli operatori socio-psico-assistenziali le competenze necessarie per agire nel
contesto giuridico nel quale sempre più spesso sono chiamati ad
operare;
g) realizzazione di corsi
orientati a fornire competenze nell’ambito dell’oratoria, dell’eloquenza e della
comunicazione persuasiva applicabile al contesto socio-politico e
forense;
h) realizzazione di attività
di counseling psicoforense anche orientato al trattamento e al sostegno
dell’autore del reato e della vittima;
i) realizzazione di corsi di
formazione anche per non professionisti nell’ambito del pensiero critico e
dell’intelligenza sociale;
l) ogni altra iniziativa
tesa alla promozione, alla valorizzazione della psicologia forense, sociale e
della comunicazione.
Articolo
4
Patrimonio della
Fondazione
Il patrimonio della
Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale della somma di denaro di Euro
10.000,00 disposta dal fondatore nell’atto di costituzione della
Fondazione.
Esso potrà essere
incrementato per effetto di acquisizioni, donazioni, eredità o lasciti, in
conformità alle vigenti disposizioni normative. In
particolare:
– da beni mobili ed immobili
e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla
Fondazione;
– da ogni altro incremento
derivante dalle attività economiche, finanziarie e patrimoniali svolte,
direttamente o indirettamente, dalla Fondazione.
La Fondazione potrà ricevere
contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi,
mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della
propria attività.
Il consiglio di
Amministrazione provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla
Fondazione nel modo che riterrà più conforme alla finalità della
Fondazione.
Le rendite e le risorse
della Fondazione, gli eventuali avanzi di gestione, devono essere impiegati
esclusivamente per la realizzazione degli scopi della Fondazione, in osservanza
della lett. d), comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460: vi è
espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione o
fondi o riserve durante la vita della Fondazione.
Gli amministratori devono
curare l’osservanza delle predette regole e possono anche decidere
l’investimento più proficuo del patrimonio della Fondazione, per la parte non
ricompressa nella dotazione iniziale, così come individuata nell’atto
costitutivo del fondatore.
Articolo
5
Esercizio
finanziario e bilancio
L’esercizio finanziario ha
inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni
anno.
Entro il 30 aprile di ogni
anno il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio consuntivo
relativo all’anno precedente. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31
dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all’anno successivo
avendo, in entrambi i casi, cura di attenersi alle regole di un’ordinata
contabilità.
Articolo
6
Organi
della Fondazione
Gli organi della Fondazione
sono:
– il Presidente;
– il Consiglio di
Amministrazione;
– il Comitato
d’onore;
– la Commissione
Scientifica;
–
il Segretario;
– Il Revisore dei
conti.
Articolo
7
Presidente della
Fondazione
Il Presidente della
Fondazione è l’Avv. Prof. Guglielmo Gulotta.
Il Presidente ha la legale
rappresentanza della Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio.
Il Presidente della
Fondazione è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed ha il
compito di convocarlo tutte le volte che lo ritenga
opportuno.
Per sopravvenuta
impossibilità, il nuovo Presidente sarà nominato a maggioranza dei membri del
Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di
Amministrazione potrà altresì nominare un Vice Presidente.
Il Presidente, ovvero in
caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, dà esecuzione alle
delibere del Consiglio, vigila e controlla l’esecuzione dei programmi della
Fondazione, nonché la conformità dell’impiego dei
contributi.
Il Presidente, ovvero in
caso di sua assenza o per sua delega il Vice Presidente:
– compie ogni atto di
ordinaria amministrazione, che non intacchi il patrimonio della
Fondazione;
– convoca e presiede il
Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da inserire nell’ordine del
giorno;
– ha la firma legale della
Fondazione e può dare delega, quando occorre, per l’esecuzione di singoli atti o
gruppi di atti che vengano deliberati;
– sorveglia il buon
andamento amministrativo della Fondazione;
– cura l’osservanza dello
Statuto e ne propone la riforma qualora si renda
necessario;
– sovrintende all’azione del
Segretario nell’esecuzione delle delibere del Consiglio.
Il Presidente può delegare
parte delle proprie attribuzioni al Segretario o ad uno o più membri del
Consiglio di Amministrazione.
Nei casi di urgenza il
Presidente può compiere qualsiasi tipo di atto che reputi opportuno
nell’interesse della Fondazione, sottoponendo poi all’approvazione del Consiglio
di Amministrazione entro la prima riunione successiva.
I membri del Consiglio di
Amministrazione rispondono del loro operato di fronte al Consiglio di
Amministrazione.
Articolo
8
Consiglio
di Amministrazione
La Fondazione è retta da un
Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre
e non superiore a sette, secondo il numero che l’atto costitutivo o il Consiglio
di Amministrazione determina all’atto della nomina.
Il Fondatore e Presidente
del Consiglio di Amministrazione Avv. Prof. Guglielmo Gulotta rimane in carica a tempo indeterminato. Nel caso
in cui si debba provvedere alla sua sostituzione, per qualsiasi motivo, si
osservano le disposizioni dell’articolo 9.
Gli altri membri del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione nominati nell’atto costitutivo od
in seguito, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili su indicazione del
Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, ed in particolare di tutti i poteri necessari per
l’amministrazione del patrimonio della Fondazione, per la gestione delle
attività economiche necessarie alla formazione delle rendite e per la
realizzazione delle iniziative che costituiscono lo scopo della
Fondazione.
Il Consiglio di
Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla
destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza del disposto di cui
alla lett. d) comma 1, art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.
460.
Spetta al Consiglio di
Amministrazione, tra l’altro:
a) deliberare le modifiche
al presente statuto;
b) approvare le direttive
generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative
della Fondazione;
c) redigere il bilancio
preventivo e il bilancio consuntivo annuale.
Il Consiglio è
convocato:
a) su iniziativa del
Presidente ed almeno due volte l’anno, in occasione della discussione del
bilancio preventivo e consuntivo;
b) su richiesta motivata
della maggioranza dei suoi membri.
La convocazione è fatta,
almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo di lettera, fax o posta
elettronica.
In caso di urgenza, la
convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno
tre giorni prima della data prevista per la riunione.
Le sedute del Consiglio di
Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi
componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole,
della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del
Presidente. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono
essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Articolo
9
Sostituzione dei
consiglieri
In caso di decadenza di uno o più
consiglieri, quelli rimasti in carica scelgono a maggioranza i sostituti. Se
tutti i consiglieri dovessero venire a mancare contemporaneamente provvederà
l’autorità governativa secondo le disposizioni dell’art. 25
c.c.
Articolo
10
Segretario
Il Segretario della
Fondazione è anche Segretario del Consiglio di
Amministrazione.
Egli è nominato dal
Consiglio di Amministrazione nel suo seno.
Il Segretario dura in carica
3 esercizi ed è rieleggibile e per la sua eventuale sostituzione si osservano le
disposizioni contenute nel presente statuto. Il Segretario provvede al disbrigo
delle pratiche di ordinaria amministrazione, avendone avuto preventiva
autorizzazione dal Presidente.
Sono altresì affidate al
Segretario le seguenti competenze:
1) verbalizzazione delle
sedute del Consiglio di Amministrazione;
2) firma della
corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal
Presidente;
3) predisposizione materiale
dello schema di bilancio consuntivo e preventivo;
4) ogni altra competenza
rimessagli di volta in volta dal Presidente.
Il Segretario risponde del
suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.
Articolo
11
Il
Comitato d’onore
Il Comitato d’onore è
composto da autorità nel campo sociale e forense. Il loro contributo è volto a
sostenere la realizzazione degli scopi della Fondazione ad un alto livello
scientifico e culturale, anche partecipando personalmente alle iniziative che
vengono intraprese.
Articolo 12
Commissione
Scientifica
La Commissione Scientifica è
composta da un numero di membri variabile come stabilito dall’atto costitutivo o
dal Consiglio di Amministrazione ed è presieduta dal Presidente della
Fondazione. La Commissione è consultata
tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e
comunque ogni volta che debba decidere finanziamenti di progetti di ricerca.
Decisioni del Consiglio di Amministrazione difformi dai pareri della Commissione
Scientifica devono essere motivate.
La sostituzione dei membri
del Comitato Scientifico o il loro ampliamento è deciso a maggioranza dal
Consiglio di Amministrazione.
Articolo
13
Revisori
dei conti
Il Consiglio di Amministrazione nomina un
Revisore dei conti od un Collegio di Revisori composto da tre membri tra i
dottori iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed almeno uno di essi
all’Albo dei Revisori Contabili. I Revisori durano in carica per tre esercizi e
sono rieleggibili su indicazione del Consiglio di Amministrazione. Ai Revisori
dei conti è affidata la vigilanza sulla gestione amministrativa della
Fondazione. Devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di
ogni anno.
Articolo
14
Estinzione della personalità
giuridica
La Fondazione è costituita
senza limitazioni di durata nel tempo. La Fondazione si
estingue:
a) quando il patrimonio è
divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) quando lo scopo della
Fondazione è stato raggiunto o è divenuto impossibile. La causa di estinzione
sarà fatta constare da delibera del Consiglio di Amministrazione: l’estinzione
sarà dichiarata dall’autorità governativa, come per legge, su istanza di
chiunque o d’ufficio, nel caso che la Fondazione abbia conseguito il
riconoscimento: finché questo non verrà conseguito, ai sensi dell’art. 15 del
Codice Civile, il Fondatore potrà revocare l’atto
costitutivo.
In caso di estinzione, il
patrimonio della Fondazione sarà devoluto, in ogni caso, ai sensi dell’art. 10
comma 1 lett. f) del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, a favore di altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo
di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo
15
Norme di
rinvio
Per quanto non espressamente
previsto in questo Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e
alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs
4/12/97 n. 460.